Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, in un contesto oltremodo critico per il sistema turistico italiano, vuole dare impulso a un grande progetto nazionale di tutela e di valorizzazione culturale, turistica e ambientale, occupandosi del sistema degli itinerari culturali europei in Italia. Gli itinerari interessati sono la Via Francigena, già riconosciuta dal Consiglio d'Europa quale grande itinerario culturale europeo, la rotta dei Fenici, riconosciuta quale itinerario culturale europeo, e la Via Carolingia, in fase di riconoscimento.
      Dal 1960 un gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa presenta un rapporto che evidenzia l'emergere di una consapevolezza riguardo ai significativi luoghi di richiamo culturale europei e al ruolo che essi possono svolgere per la valorizzazione culturale del tempo libero. Le conclusioni di questo rapporto si sono orientate fin dall'inizio del lavoro verso l'idea di una riscoperta, attraverso il viaggio, del patrimonio

 

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comune europeo. Nel 1987, il programma è stato avviato con il primo itinerario culturale europeo: «I Cammini di Santiago di Compostela», successivamente ampliato all'insieme dei Cammini di pellegrinaggio in Europa.
      Il programma degli itinerari culturali costituisce effettivamente una risposta fondamentale per assicurare questo lavoro di «ricostruzione» dell'Europa attraverso progetti di cooperazione culturale transfrontalieri. Lo sviluppo effettivo degli itinerari, tuttavia, dipende molto dall'intraprendenza e dalle iniziative concrete che sono in grado di assumere le autorità nazionali, regionali e locali di ogni Paese.
      Nel 1997, il programma degli itinerari culturali è entrato in una nuova fase quando ha beneficiato di un accordo politico tra il Consiglio d'Europa e il Gran Ducato di Lussemburgo, che ha proposto di creare l'Istituto europeo degli itinerari culturali.
      L'itinerario culturale è ormai considerato un bene culturale specifico, la cui caratteristica principale è la complessità della progettazione e della gestione, a partire dall'individuazione del percorso fino al processo di riconoscimento in sede europea.
      D'altra parte, l'itinerario culturale si sposa con un turismo di qualità, il turismo sostenibile che è entrato a fare parte a pieno titolo della Carta costituzionale europea ed è componente importante della costruzione della società e dell'economia della conoscenza, lanciata dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000. Gli itinerari culturali hanno uno dei propri punti di forza proprio nel paesaggio, ormai considerato a suo volta bene culturale.
      Il modello di itinerario culturale che qui si propone è quello di un antico cammino, di una strada o di una rotta storica che nei secoli hanno mantenuto la propria funzione o, quantomeno, dei quali possono essere rinvenute tracce e testimonianze storico-culturali consistenti, tanto da poter essere recuperati e riutilizzati a fini culturali e turistici. Tuttavia, il concetto di itinerario è potenzialmente molto più vasto. Si possono infatti creare itinerari seguendo un tema, una tipologia di beni culturali, o anche elementi legati alla produzione naturale o industriale di una regione.
      Sono del tutto evidenti anche le ricadute turistiche di un approccio sistemico che realizzi un coagulo di bellezza, storia, memoria, ma anche di saperi e di sapori locali intorno a ogni singolo itinerario. Si tratta di mettere in rete un patrimonio diffuso che, se lasciato a se stesso, è destinato a disperdersi, ma se collegato in un percorso storico-culturale-turistico, può essere efficacemente valorizzato e rilanciato, creando nuova ricchezza e nuove opportunità di occupazione, soprattutto per le giovani generazioni. Lo scopo è quello di portare i moderni viaggiatori a ripercorrere gli antichi cammini d'Europa, così come le antiche rotte del Mediterraneo. L'aumento crescente di domanda relativa al turismo culturale richiede, d'altra parte, la presenza di soggetti forti e unitari, in grado di promuovere prodotti turistici autentici, dare forte richiamo emotivo, dare visibilità, generare economia di scala per le azioni di comunicazione, monitorare la domanda e dare risposte rapide in termini di strategie condivise.
      L'articolo 1 reca la definizione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa. Sono denominati «grandi itinerari culturali europei» e «itinerari culturali europei» gli itinerari di valore storico, religioso, culturale riconosciuti dal Consiglio d'Europa. A tale fine sono disciplinate le attività promozionali, di tutela e di valorizzazione riguardanti l'insieme delle strade e dei percorsi che fanno parte del tratto italiano degli altri itinerari culturali europei riconosciuti, o in via di riconoscimento, alla data di entrata in vigore della legge, dal Consiglio d'Europa.
      Il comma 3 provvede ad individuare gli ambiti geografico-territoriali interessati dai percorsi della Via Francigena, della rotta dei Fenici e della Via Carolingia, stabilendo che ai fini della presente proposta legge siano denominate:

          a) «Via Francigena», il fascio di strade e la grande direttrice viaria che nel medioevo costituì la principale via di comunicazione tra il Mare del Nord e Roma, mantenendosi

 

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nei secoli via di pellegrinaggio laico e religioso;

          b) «rotta dei Fenici», il percorso marittimo, seguito dagli antichi Fenici, che congiunge una serie di porti e città e che ha costituito la principale via di comunicazione commerciale e culturale tra l'oriente e l'occidente del Mediterraneo, tra la sponda nord e la sponda sud dall'XI secolo avanti Cristo, all'epoca attuale;

          c) «Via Carolingia», il percorso del viaggio e le tappe che l'imperatore Carlo Magno effettuò nell'autunno dell'800 per recarsi a Roma.

      I relativi percorsi sono specificati in dettaglio nell'allegato A annesso alla presente proposta di legge.
      L'articolo 2 prevede che lo Stato e le regioni interessate riconoscano gli itinerari culturali europei quali risorse culturali e ambientali di interesse pubblico. A tale scopo, e anche al fine di aumentare l'efficacia degli interventi già effettuati, lo Stato promuove:

          a) la tutela, la valorizzazione e il recupero delle testimonianze e dei lasciti storici, culturali, religiosi, ambientali e paesaggistici, oltre che della funzione originaria dei territori attraversati dalla Via Francigena, dalla rotta dei Fenici e dalla Via Carolingia;

          b) il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, rifunzionalizzazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale e ambientale;

          c) la riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche mediante opportune azioni di promozione turistica e di marketing territoriale;

          d) l'affermazione dell'identità culturale europea nelle sue diversità e nella sua unitarietà, in particolare attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale e paesaggistico, mediante la cooperazione transnazionale;

          e) il turismo culturale sostenibile e compatibile, anche finalizzato all'incremento dei flussi turistici in Italia e in Europa;

          f) l'accrescimento delle opportunità di arricchimento e di sviluppo culturale del cittadino e del turista al fine di migliorarne la qualità della vita e del soggiorno;

          g) le strategie di collaborazione pubblico-private, al fine di attivare processi di sviluppo integrato del territorio.

      L'articolo 3 stabilisce che le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongano, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero delle attività produttive, progetti finalizzati alla tutela del paesaggio, al ripristino o al miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, al completamento di interventi già effettuati, all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena, della rotta dei Fenici e della Via Carolingia, secondo le seguenti priorità:

          a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata;

          b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici e di privati, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena, alla rotta dei Fenici e alla Via Carolingia;

          c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti allo scopo di favorirne e di migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

          d) miglioramento della ricettività turistica con particolare riguardo agli in-terventi

 

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di completamento e di manutenzione delle strutture già esistenti e funzionanti;

          e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di vegetazione appropriata e utile alla riconoscibilità dei percorsi, la ricomposizione delle aree viciniori alle emergenze architettoniche e storico-testimoniali connesse ai percorsi o alla viabilità ad essi afferente, il recupero di aree degradate capaci di completare e di perfezionare interventi di carattere storico-architettonico;

          f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo gli itinerari, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e di segnaletica;

          g) attività di informazione, comunicazione, produzione di materiale cinematografico e multimediale nonché promozione del prodotto turistico-culturale e ambientale rappresentato dalla Via Francigena, dalla rotta dei Fenici e dalla Via Carolingia, promuovendo collegamenti e collaborazioni con le località interessate da tali itinerari in altri Paesi europei;

          h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema degli itinerari di pellegrinaggio, delle rotte mediterranee e dei cammini storici, promosse dal mondo della scuola e dell'università, anche attraverso stage e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia degli itinerari di cui alla presente proposta di legge, la consapevolezza di una comune identità europea;

          i) produzione di materiale fotografico, al fine di sintetizzare, attraverso la scelta delle immagini, l'enorme eredità di ciò che la Via Francigena, la rotta dei Fenici e la Via Carolingia hanno rappresentato nel tempo e rappresentano oggi.

      Ciascuna regione o gruppi di regioni individuano i progetti regionali e redigono annualmente, sentito il parere della commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, o sui propri territori in caso di progetti interregionali, da trasmettere entro il 1o febbraio di ogni anno ad una commissione nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il Ministro delle attività produttive. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge. La commissione amministra il Fondo per la valorizzazione degli itinerari culturali europei, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e finanziato con 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. I progetti possono essere finanziati per un importo non superiore al 70 per cento del totale del loro costo. I progetti possono essere attuati in collaborazione con le agenzie di pellegrinaggio, con enti, con associazioni e con attività imprenditoriali presenti sul territorio.
      L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria.

 

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